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primo-piano 3 Apr 2020

Che cos’è il diritto del lavoro?

A cosa si fa rifermento quando si parla di diritto del lavoro? Di cosa si interessa? Quali sono le norme che rientrano in questa branca del diritto? Di seguito proveremo a rispondere in modo semplice e conciso a queste domande, delineando brevemente il quadro giuridico del diritto del lavoro nel nostro ordinamento.

 

In primo luogo, per dare una definizione generale, specifichiamo che il diritto del lavoro si pone l’obiettivo di disciplinare il rapporto che nasce tra il lavoratore e il suo datore. Sarebbe però ingiusto limitarsi a questa definizione, in quanto il diritto del lavoro è una materia molto vasta volta a regolare altri ambiti, come la libertà, la dignità, l’integrità fisica e la personalità dei soggetti coinvolti, ma soprattutto l’interesse economico che sta alla base di questo rapporto.
E’ proprio quest’ultimo a delineare la differenza che si va a creare tra il datore di lavoro e il lavoratore. Infatti, le due figure sono giuridicamente eguali, ma si tratta di un’uguaglianza soltanto formale. Il che vuole dire che entrambi sono uguali di fronte alla legge. Se invece guardiamo la questione da un punto di vista economico, ci rendiamo subito conto che il lavoratore si trova in una condizione di inferiorità.

Impara quello che c’è da sapere sul diritto del lavoro grazie a un manuale sintetico.[/amaz]
Infatti è proprio il lavoratore, ed in particolare il lavoratore dipendente, la parte più debole che va tutelata maggiormente dalla legge. E’ qui dunque che interviene il diritto del lavoro.
Ora, chiarito questo, possiamo raggruppare il diritto del lavoro in 3 discipline:

 

  • Diritto del lavoro in senso stretto: tratta tutte le questioni inerenti ai contratti e ai rapporti lavorativi

 

  • Diritto sindacale: riguarda i rapporti collettivi e si occupa principalmente di 3 argomenti: lo sciopero, le organizzazioni sindacali ed i contratti collettivi.

 

  • Diritto pubblico del lavoro: comprende tutte quelle norme volte a regolare il rapporto tra le parti sociali ( lavoratori e datori di lavoro) e lo Stato in tema di provvidenza e assistenza sociale.Proseguiamo ora nell’analisi della materia, analizzando i vari elementi che la compongono.

 

Le fonti del diritto del lavoro

Le fonti dalle quali derivano le norme del diritto del lavoro sono diverse, guardiamole insieme:

 

  • Fonti internazionali o sovranazionali: sono fonti internazionali i trattati internazionali, le convenzioni o i regolamenti e le decisioni della CE.  Un esempio di trattato internazionale può essere il Trattato di Maastricht del 1992. Quanto alle convenzioni di estrema importanza è quello dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro).

 

  • Fonti statuali o legislative: in primis va collocata la Costituzione, che è la fonte sulle fonti, ed in particolare l’art.1 comma 1 e l’art. 4.
    Poi vi sono le leggi e gli atti aventi forza di legge (decreti legge o decreti legislativi) e i regolamenti di attuazione degli atti aventi forza di legge.

 

  • Fonti contrattuali e sindacali:sono tutte quelle regole contenute all’interno dei  Contratti Collettivi, che hanno valenza nazionale.

 

Lavoro autonomo, lavoro subordinato

Facciamo ora invece chiarezza sulle differenze tra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato:

L’art. 2094 del codice civile definisce il lavoro subordinato come quella situazione in cui un soggetto si obbliga a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale nell’interesse e sotto la direzione di un imprenditore in cambio di una retribuzione. Si tratta di una obbligazione di mezzo, non di risultato, ciò vuol dire che il rischio legato al risultato ottenuto è a carico del datore di lavoro che stabilisce il tempo, il luogo e le modalità nelle quali il lavoro deve essere svolto.

Per quanto concerne il lavoro autonomo, invece, tutti questi elementi stanno alla discrezionalità del lavoratore, che può quindi organizzare a proprio piacimento l’ attività lavorativa. Nel lavoro autonomo inoltre la prestazione è prevalentemente personale e viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione.

 

La retribuzione viene concordata tra le parti e la responsabilità di riuscita dell’opera oggetto della prestazione è a carico del lavoratore. Quindi, a differenza del lavoro subordinato, l’obbligazione è di risultato.

 

Ultimamente sta prendendo forma un’ulteriore tipologia di lavoro, che sta a metà tra il lavoro subordinato e quello autonomo, si tratta del lavoro parasubordinato. Infatti chi rientra in questa particolare categoria di lavoratori non è totalmente privo da vincoli di subordinazione. Il lavoratore parasubordinato svolge un’attività continuativa e coordinata con il committente.

E’ proprio la continuità ad essere l’elemento chiave che differenzia maggiormente il lavoratore autonomo da quello parasubordinato. Questa è una categoria sempre più comune in quanto presenta una flessibilità maggiore, ed è quindi preferita dalla maggior parte dei datori di lavoro dato che possono godere di un personale qualificato senza dover incorrere in tutti gli oneri richiesti dall’assunzione di un dipendente. La disciplina che regola questa tipologia di lavoro è molto scadente e presenta grosse lacune che generano non pochi dubbi nell’applicazione del diritto.

 

Difatti il lavoratore parasubordinato  è poco tutelato dalla giurisdizione nazionale, dato che si tratta, come già specificato di una categoria nuova. Tra le varie forme di contatto che stanno alla base di questo rapporto lavorativo vanno ricordate le prestazioni occasionali d’opera e i CoCoCo,ossia le collaborazioni coordinate continuative.

 

 Il contratto di lavoro

Alla base del rapporto lavorativo vi è la necessaria presenza di un contratto di lavoro stipulato dalle parti. Il lavoratore ed il datore di lavoro devono concordare le loro volontà trovando un accordo circa gli orari, l’attività da svolgere e la retribuzione.

 

Scopriamo ora invece quali sono gli elementi che caratterizzano un contratto di lavoro:

 

  • La capacità giuridica: è la suscettibilità di un soggetto di possedere diritti e doveri; si acquista con la nascita.

 

  • La capacità di agire: è data dalla capacità di un soggetto di porre in essere atti che vanno ad incidere sulla propria sfera giuridica; si acquista con la maggiore età.

 

  • La capacità giuridica speciale: l’idoneità a prestare un’attività lavorativa, che si raggiunge con i 16 anni di età.

 

  • L’accordo: dato dal punto d’incontro tra la proposta e l’accettazione, effettuata tra le parti.

 

  • La forma: la forma, come succede per la maggior parte dei contratti, è libera. Non è richiesto il contratto scritto, è sufficiente quindi anche un accordo verbale tra lavoratore e datore di lavoro. L’unico obbligo è la redazione di una ricevuta non fiscale con ritenuta d’acconto a fronte del pagamento.

 

  • La causa: vi si intende la funzione economico-sociale del contratto, determinata dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione. La causa deve essere lecita e conforme alle norme , anche di ordine pubblico e di buon costume.

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